LE NOVITA’ DEL FISCO – DPCM 18/10/2020 … O MEGLIO “LE INSIDIE DEL FISCO”

LE NUOVE MISURE INTRODOTTE NASCONDONO MOLTE INSIDIE PER I CONTRIBUENTI

DAL GIORNO 01 GENNAIO 2021 SONO IN PARTENZA CIRCA 9,5 MILIONI DI ATTI DA PARTE DELLA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA)

Come sapete tutti, grazie alle tv e mass media, con il DPCM del 18 ottobre 2020 sono stati sospese alcune attività del Fisco .

Ma ... Quali sono le attività sospese? Quali sono le attività che rimangono attive? Come possiamo difenderci?

Vediamolo nel Dettaglio con la Dott.ssa Silvia Fiorentini!

SOSPENSIONE ATTIVITA’ EX EQUITALIA

In particolare l’Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) non potrà :

  • Notificare nuove cartelle

  • Notificare intimazioni di pagamento delle cartelle già in essere

  • Non potrà eseguire/iniziare procedure esecutive (quindi né pignoramenti, né fermi amministrativi né attività correlate o trattamenti assimilabili)

Tale sospensione rimane in vigore fino al 31/12/2020

ATTENZIONE : l’attività della Agenzia Entrate Riscossione è SOSPESA E NON CANCELLATA!

Agenzia Entrate Riscossione continua a lavorare

ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA SOSPENSIONE DPCM 18/10/2020

  • Sono escluse dal periodo di sospensione previsto dal nuovo DPCM gli obblighi derivanti con la pace fiscale, saldo e stralcio , rottamazione ter PER LE QUALI RIMANE FERMA LA SCADENZA AL 10/12/2020;

QUESTO SIGNIFICA CHE rimane confermato il maxi appuntamento con i pagamenti relativi alla

pace fiscale, saldo e stralcio

rottamazione ter,

per cui tutti i contribuenti che hanno aderito alle misure sopra dette dovranno pagare tutte le rate in un'unica soluzione entro e non oltre il 10/12/2020

ATTENZIONE: LA SCADENZA DEL 10/12 è perentoria e non ammette proroghe, NEMMENO DI UN SOLO GIORNO.

Nel caso in cui i contribuenti non possano provvedere al pagamento delle rate rottamazione ter relative all’anno 2019 (che sono ben 4 rate!) o non possano provvedere al pagamento delle cartelle soggette a pace fiscale o saldo e stralcio entro il 10/12/2020 DECADRANNO DA QUALSIASI BENEFICIO CONCESSO E SARANNO AGGREDITI DAL FISCO CON PROCEDURE ESECUTIVE

NEL CASO IN CUI I CONTRIBUENTI NON RIESCANO A SALDARE TUTTE LE RATE RELATIVE ALLE MISURE (ROTTAMAZIONE TER) DECADRANNO DAL BENEFICIO OTTENUTO (quindi dagli sconti ottenuti sugli interessi e sanzioni) e DOVRANNO PAGARE TUTTO IL DEBITO ORIGINARIO (comprensivo quindi di interessi e sanzioni che erano stati scontati) in UN'UNICA SOLUZIONE con pericolo di vedersi notificare le procedure esecutive.

  • Non rientrano nelle attività sospese GLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI:

quindi tutte le attività di indagine sulle aziende da parte della Guardia di Finanza diretta alla emanazione degli avvisi di accertamento non è stata mai fermata! Anzi ….sta funzionando a pieno ritmo!

Cio’ significa che tutte le aziende (piccole e grandi, a prescindere dal fatturato maturato) potranno essere sottoposte ad attività di controllo da parte della Guardia di Finanza, che poi provvederà alla notifica degli avvisi di accertamento nel caso in cui ravvisi delle irregolarità (molto facili da sollevare!)

COSA NE SARA’ DEI VERSAMENTI OGGETTO DI SOSPENSIONE DAL 8/3 FINO AL 31/12?

Tutti i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere saldati IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30/01/2021 (come recita il testo del DL 20/10/2020 “ dovranno essere saldati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione)

Non aspettare il 2021!

Agisci Adesso! Approfittane! Fatti analizzare la tua posizione!

 

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